SACCHETTI BIO E LA NUOVA LEGGE
05/01/2018
La legge è quella di conversione del decreto legge 2017 n. 91, "Disposizioni urgenti per la crescita economica del mezzogiorno", e riguarda due tipologie di imballaggi:
1) i sacchetti dati al consumatore per l'asporto dei prodotti dal punto vendita;
2) i sacchetti per gli alimenti sfusi (ortofrutta, macelleria, gastronomia, pescheria) quelli leggerissimi (ultraleggeri) con spessore della singola parete inferiore i 15 micron.
In estate il Parlamento ha approvato il decreto Mezzogiorno, nel quale all'articolo 9 bis è stato aggiunto il recepimento della direttiva 201/0720/UE che, nella legge italiana, impone dal 1° Gennaio 2018 l'uso esclusivo di plastica biodegradabile per quanto riguarda i sacchettini "ultraleggeri" con i quali si pesano e si prezzano i prodotti sfusi come pane, ortaggi, frutta...
LIMITAZIONI:
1) Divieto di commercializzare di borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci e prodotti con spessori variabili in ragione alle tipologie di maniglia e di esercizio commerciale(BORSE RIUTILIZZABILI).
2) Nessun limite nell'uso di sacchetti di plastica BIODEGRADABILE date ai consumatori per l'asporto di merci e prodotti.
3) Viene esteso a tutte le borse date ai consumatori per l'asporto di merci e prodotti il DIVIETO DI CESSIONE GRATUITA, indipendentemente dallo spessore.
4) Divieto di commercializzare di borse o sacchetti in materiale ultraleggero con spessore della singola parete inferiore a 15 micron, richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi. i seguenti devono essere biodegradabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile con percentuali incrementate nel corso del tempo.
Non possono essere cedute a titolo gratuito.
OBBLIGATORIO PAGARE:
La legge (comma 5) impone che questi sacchetti non possono essere distribuite a titolo gratuito, e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati.